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ECOBONUS DEL 110%

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25

RISCALDARE CASA RISPARMIANDO

I 5 MODI PER RISCALDARE LA CASA E RISPARMIARE ENERGIA  

Razionalizzare il riscaldamento in maniera economica, ecologica e funzionale si può! 
Gli attuali metodi basati su fonti di energia non rinnovabili e spesso non compatibili con l’ambiente, non sono più sostenibili sul lungo periodo. Meglio cominciare fin da ora a guardarsi intorno e, nel nostro piccolo, ad attrezzare gli ambienti domestici con soluzioni alternative. Soprattutto se abbiamo intenzione di ristrutturare la nostra abitazione. Ne proponiamo cinque che con un piccolo investimento iniziale, permettono di climatizzare la casa risparmiando energia, diminuendo le emissioni e soprattutto contenendo i costi. Il tutto senza abbassare i nostri standard di vita. 
1) Quadri a parete riscaldanti 
Uno degli ultimi ritrovati sono i quadri a parete riscaldanti, un innovativo sistema eco riscaldante che assicura grandi vantaggi economici e un efficace riscaldamento ecologico. Grazie alla loro innovativa tecnologia, in meno di 2 minuti sono già in grado di riscaldare senza problemi locali di circa 20 -25 metri quadri, consumando molto meno dei tradizionali sistemi di riscaldamento. 
2) Collettori solari 
Dei collettori solari utilizzati negli impianti termici per la produzione di acqua calda sanitaria ne avevamo già parlato. In generale per il riscaldamento domestico, ne esistono di due tipi, i collettori piani, più usati e più economici che si possono usare anche se il cielo è nuvoloso, e i collettori a concentrazione, che sfruttano solo la radiazione diretta ma producono temperature più elevate. Di primaria importanza è però poter mettere a confronto il vecchio sistema caldaie/termosifoni e pannelli solari/termoconvettori e radiatori di nuova generazione. In quanto a risparmio, emerge che un impianto a pannelli radianti di nuova generazione abbatte i costi di combustibile del 50% circa, mentre accorgimenti più oculati, quale il solo utilizzo nelle zone vivibili (o zone di lavoro) possono abbattere i costi fino al 70%. 
3) Riscaldamento a pavimento 
I sistemi di riscaldamento a pavimento sono facili da installare ed estremamente economici, sia per la posa che per la gestione. Con questi sistemi, l’intero pavimento diventa una superficie riscaldante la cui ampiezza permette di abbassare la temperatura dell’acqua fino a 30°C. Inoltre le nuove tecnologie in materia di riscaldamento stanno trovando valide risposte anche negli impianti che sfruttano l’energia solare a costo nullo e perciò garantiscono temperature confortevoli in pieno rispetto dell’ambiente. 
4) Caldaia a legna 
Altra soluzione, specialmente nei luoghi isolati, è utilizzare le stufe a pellet, a legna o a mais, che hanno raggiunto un livello abbastanza elevato di efficienza e affidabilità, ed inoltre non producono fumi tossici, dato che bruciano solo combustibili naturali. 
5) Riscaldamento a infrarossi 
Il riscaldamento infrarossi è un nuovo sistema che permette di scaldare senza disperdere il calore. 
I normali caloriferi scaldano l'aria, e questa scalda l'ambiente circostante. Con gli infrarossi praticamente si elimina un passaggio, scaldando direttamente persone ed oggetti presenti nella casa. Il riscaldamento per irraggiamento emette calore sotto forma di radiazioni infrarosse, simili al calore dei raggi del sole, producendo un comfort termico direttamente sul corpo. 
Il calore così prodotto è assolutamente pulito, ecologico e addirittura benefico per il corpo, riducendo notevolmente i consumi e quindi anche i costi.

- CONTO TERMICO 2.0

Il Conto Termico 2.0 è finalmente in dirittura d'arrivo, dopo oltre un anno di ritardo. Il nuovo  decreto che dovrebbe rilanciare l'incentivo al momento sottoutilizzato per interventi di efficienza  energetica e rinnovabili termiche è stato, infatti, previsto nella legge di conversione dello Sblocca  Italia (Legge 164/2014) e  avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 dicembre 2014 . Ieri, finalmente, è arrivata  l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni, a valle di una concertazione tra i tecnici delle Regioni e del MiSE (testo in allegato in basso).  Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  n.51 del 2 marzo 2016 il DM 16 febbraio 2016 , a 90 giorni dalla quale il decreto “  Aggiornamento del sistema di incentivazione della produzione  di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”, che andrà a sostituire il vecchio Conto Termico del DM 28 dicembre 2012, sarà in vigore.  

Novità importante rispetto alla bozza di fine novembre: sono aumentati gli incentivi per il solare termico.  Riepiloghiamo qui sotto come sarà il nuovo Conto Termico rispetto a quello ancora in vigore al momento per il quale come nella versione attuale, a disposizione ci sono  900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche, le cooperative di abitanti o sociali e le società di patrimonio pubblico.  Gli interventi di piccole dimensioni incentivabili per i privati sono:  

•sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore  

•sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa  

•l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento  

•sostituzione di scaldacqua elettrici con  scaldacqua a pompa di calore  

•sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.  

Novità nuovo Conto il fatto che per la produzione di energia termica da rinnovabili la taglia massima degli impianti passa da 1 MW a 2 MW.  

Incentivo più generoso 

L’incentivo, che nella maggior parte dei casi va a coprire il 40% dell’investimento, sale al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e se l’isolamento è accompagnato dall’installazione di un nuovo impianti di climatizzazione invernale sale al 55% per entrambi gli  interventi. 

È del 65% per la trasformazione in  "edificio a energia quasi zero" e per la sostituzione dei sistemi di  illuminazione con dispositivi efficienti.  Le spese per le diagnosi energetiche  e la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE), richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l’isolamento termico delle superfici opache, sono incentivabili al 50% per i privati.  

Per importi fino a 5mila eur l’incentivo viene corrisposto in un’unica rata. L'incentivo in nessun caso può superare il 65% della spesa sostenuta.  

I termini per l’erogazione dell’incentivo dalla conclusione della procedura vengono dimezzati, passando da 180 giorni a 90.  

Le semplificazioni è stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di  calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW.  Il GSE dovrà anche predisporre una  modulistica predeterminata e semplificata  per la presentazione della domanda. Sarà redatta una lista di prodotti idonei  con potenza termica fino a 35 kW e 50 m2 per i collettori solari per i quali si può usufruire di una procedura semiautomatica. Acquistando uno dei prodotti della lista, l’operatore accede a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non è necessario indicare i dati relativi alla descrizione dell’apparecchio.  

Saranno ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito  per attestare le spese sostenute, mentre al momento il DM 28 dicembre 2012 prevede che le spese siano certificate con  fattura o bonifico bancario o postale. 

- NUOVO LIBRETTO IMPIANTO TERMICO

COSA C'È DA SAPERE SUL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO?  

Quando e da chi va compilato il libretto d'impianto e per quali tipi di impianti è obbligatorio.  

Dal 15 ottobre 2014 è obbligatorio dotarsi e compilare il nuovo libretto di impianto per tutti gli impianti termici.  

Cos'è un impianto termico?  L'impianto termico è l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal tipo di alimentazione utilizzata (elettricità, combustibili fossili ecc.), che comprende eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate.  

Quando va compilato il libretto?  Quando si installa un nuovo impianto termico oppure, per gli impianti già esistenti, al momento del primo intervento utile di manutenzione, anche su chiamata, effettuato da personale abilitato. Per interventi di manutenzione di intendono "le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose".  

N.B. La Regione Lombardia ha legiferato che il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione estiva/invernale con macchine frigorifere/pompe di calore è obbligatorio solamente per potenze superiori ai 12 kW. Nel resto d’Italia, salvo normative regionali che potrebbe essere emanate, il libretto è sempre necessario.  

Chi deve compilarlo?  La compilazione del libretto è a cura del responsabile dell’impianto. Per responsabile dell’impianto si intende il proprietario o l'amministratore del condominio o un eventuale terzo responsabile designato dal proprietario o dall’amministratore o, nel caso di singole unità immobiliari residenziali, l'occupante a qualsiasi titolo (compresi inquilini o comodatari). In fase di compilazione del libretto sono richiesti anche i dati tecnici dell’impianto: per questo è consigliabile scaricare il modello dalla sezione download del sito (oppure dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico), trascrivere sulla prima pagina i dati identificativi dell’impianto e del responsabile e consegnarlo all'installatore (se si tratta di un nuovo impianto) o al manutentore (qualora si tratti di un intervento di controllo o manutenzione), i quali provvederanno alla compilazione.  

Il responsabile dell’impianto deve farsi carico pdella conservazione del libretto. Si ricorda che in occasione dell’entrata in vigore del nuovo libretto di impianto anche il vecchio libretto va conservato.  

In cosa consiste la compilazione? Il libretto è stato pensato per tutti gli impianti di climatizzazione, le caldaie, le pompe di calore, i condizionatori ecc.; è unico ma composto da più schede che vanno compilate in relazione al tipo di impianto (quindi non tutte le schede andranno compilate, si possono scaricare solo quelle che servono).  

Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l'impianto di climatizzazione invernale è distinto da quello estivo e che abbiano in comune soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati è possibile (ma non obbligatorio) compilare due diversi libretti.  

Una volta compilato il libretto l’installatore (o il manutentore) provvederà a inviare i dati al catasto regionale e a farsi consegnare un codice catastale per ogni impianto da apporre sul libretto (sopra il frontespizio di ogni pagina); quest'ultimo sarà poi consegnato al responsabile dell’impianto che dovrà conservarlo e presentarlo in occasione di successivi controlli o manutenzioni.  

Il responsabile dell'impianto ha infatti l'obbligo per legge di affidare i controlli periodici obbligatori e le eventuali manutenzioni a imprese abilitate.  

Cosa sono i controlli periodici di efficienza energetica?  I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti fissi, sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale (generatori a fiamma) di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva/invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 kW.  

I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione (secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione delle macchine) oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria; in ogni caso occorre rispettare la periodicità dei controlli ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100kW e ogni 2 anni per impianti oltre i 100 kW di potenza (D.P.R. 74/2013).  

Per quanto riguarda i "limiti degli intervalli di potenza, riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto", si precisa che per "stesso impianto" si intende che la somma delle potenze delle apparecchiature va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione (per esempio più macchine che servono lo stesso circuito idronico, o lo stesso sistema di canalizzazioni per aria) di potenza complessiva uguale o superiore ai 12 kW. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore a 12 kW non si compilano pertanto i rapporti di controllo di efficienza energetica.  

Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non sono previsti i controlli di efficienza energetica.  A tal proposito si veda anche come si effettuano i controlli periodici di efficienza energetica per le macchine frigorifere/pompe di calore.

- DPR SUI GAS FLORURATI

Il DPR recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di gas fluorurati ad effetto serra è stato pubblicato sulla G.U. del 20 aprile 2012 ed entrerà in vigore il 5 maggio 2012.  

Nel quadro del protocollo di Kyoto l’Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 dell’8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento.  

Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F-gas).  

Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007, stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita.  

Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F-gas e operatori delle apparecchiature.  

Il regolamento è integrato da 10 regolamenti della Commissione (atti di esecuzione) che definiscono gli aspetti tecnici di alcune delle sue disposizioni .  

Il DPR disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n.842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento a:  

a) l’individuazione delle autorità competenti;  

b) le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese;  

c) le procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone;  

d) il rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese;  

e) l’acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all’articolo 6, comma 4, del regolamento (CE) n.842/2006;  

f) i registri di cui all’articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) n.303/2008, all’articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) n.304/2008, all’articolo 5, comma 3, del regolamento (CE) n.305/2008 e all’articolo 4, comma 3, del regolamento (CE) n.306/2008;  

g) l’etichettatura delle apparecchiature di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n.842/2006  

Il Registro Nazionale 

Le Camere di Commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica, gestiscono il il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate nonché il rilascio dei certificati provvisori e di attestati e visure di certificati.  

Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:  

a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;  

b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;  

c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;  

d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all’articolo 9, comma 3;  

e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;  

f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14.  

Persone ed imprese soggette all'obbligo devono iscriversi, esclusivamente via telematica, al registro nazionale entro 60 giorni dalla sua istituzione e previo pagamento dei diritti di segreteria il cui ammontare deve essere ancora definito con apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.  

L’avvenuta istituzione del Registro dovrà essere pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

Le informazioni da riportare nelle istanze e le modalità per la loro presentazione saranno pubblicate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale .

- SCADENZA CERTIFICATI

Il Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro determina l’obbligo di un aggiornamento continuo per quanto riguarda la formazione, i certificati e le verifiche di impianti stabilendo la periodicità e le modalità del rinnovo:  

ATTESTATO RSPP  

Aggiornamento quinquennale tramite corso di aggiornamento della durata di 6, 10 o 14 ore a seconda della classe di rischio.  

ATTESTATO RLS 

Aggiornamento annuale tramite corso di aggiornamento della durata di 4 ore per rischio medio-basso o 8 ore per rischio alto.  

ATTESTATO ADDETTO ANTINCENDIO  

Aggiornamento triennale tramite corso della durata di 8, 4 o 2 ore a seconda della classe di rischio.  

ATTESTATO ADDETTO PRIMO SOCCORSO  

Aggiornamento triennale tramite corso della durata di 4 ore per rischio medio-basso e 6 ore per rischio alto.  

ATTESTATO ACCORDO STATO REGIONI 

Aggiornamento quinquennale tramite corso di 6 ore.  

ATTESTATO HACCP  

Aggiornamento quinquennale con corso della durata di 8 ore per il responsabile e di ore 4 per gli addetti operanti nell’attività.  

PROVA DI EVACUAZIONE 

Obbligo di esecuzione annuale.  

CPI (Certificato Prevenzione Incendi)  

Validità di tre o sei anni, la scadenza è riportata nel D.M. 16/02/82 a seconda delle attività.  

VERIFICA DI MESSA A TERRA E IMPIANTO ELETTRICO  

Controllo biennale.  

CONTROLLO ESTINTORI 

Controllo semestrale.  

VERIFICA ASCENSORI 

Controllo semestrale.  

VERIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  

Controllo annuale.

- ADEGUAMENTO DLGS 102

Dal 31 Dicembre 2017 vige l'obbligo per i condomini e gli edifici polifunzionali di contabilizzare i consumi di riscaldamento secondo la norma tecnica UNI 10200. La norma serve a ripartire correttamente le spese per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria negli edifici serviti da un'unica centrale termica.

Sostanzialmente l'obbligo è diviso in tre punti:

  1. Contabilizzazione: si realizza principalmente con l'installazione dei ripartitori sui radiatori
  2. Termoregolazione: si realizza principalmente con l'installazione delle valvole termostatiche sui radiatori
  3. Nuove tabelle millesimali: tutti gli edifici con riscaldamento centralizzato devono adeguare le tabelle millesimali del riscaldamento alla nuova norma UNI 10200

La norma determina un cambiamento epocale sulla gestione del servizio di riscaldamento degli edifici, in particolare per i condomini. Con la contabilizzazione del calore ogni condòmino paga quanto consuma e quindi la bolletta verrà calcolata in base all'effettivo riscaldamento fornito all'abitazione. La contabilizzazione è, a tutti gli effetti, un intervento di efficientamento energetico che migliora il rendimento di regolazione dell'impianto e diminuisce i consumi.

La UNI 10200 indica anche quale è il metodo di ripartizione dei consumi cioè come vanno suddivisi i costi per la quota involontaria e per la quota volontaria. Per approfondire la ripartizione leggere questo altro articolo: la ripartizione dei consumi nell'impianto centralizzato

- NUOVO LIBRETTO CLIMATIZZAZIONE

In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica.  

A partire dal 1° giugno 2014 gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto e per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli.  

Per maggiori informazioni e modelli da compilare consultare ii sito www.sviluppoeconomico.gov.it